L’irragionevole durata di una procedura fallimentare e l’equo indennizzo

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Corte Suprema di Cassazione – Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 10417 del 17 aprile 2024

Nel caso di irragionevole durata di una procedura fallimentare, al fine di parametrare l’equo indennizzo preteso dal creditore insinuato all’effettivo valore del diritto azionato, in applicazione dell’art. 2 bis comma terzo della legge 89/2001, secondo cui

«la misura dell’indennizzo […] non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice»,

deve aversi riguardo alla misura del credito azionato dal ricorrente (art. 93, comma 3, n. 2, L. fall.) ovvero, se inferiore, alla somma per la quale il creditore, all’esito del giudizio stesso, risulti essere stato ammesso (artt. 96 e 99 L. fall.), non potendo invece rilevare quale limite, ai sensi dello stesso terzo comma, l’ammontare della somma che residui dopo il parziale pagamento dell’INPS (Cass. Sez. 2 n. 25181 del 17/09/2021; Sez. 2, n. 5757 del 2023; Sez. 6 – 2, n. 1500 del 2023 non mass. Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 10176 del 27/04/2018).

Fonte: Juranews