Licenziamento per inidoneità fisica ed onere della prova in capo al datore di lavoro

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La Cassazione – con ordinanza del 12 aprile 2024, n. 9937 – ha ribadito che il lavoratore licenziato a causa dell’inidoneità fisica va reintegrato nel caso in cui il datore di lavoro non sia stato in grado di dimostrare l’inidoneità dello stesso a svolgere mansioni inferiori.

Nel dettaglio, la Suprema Corte ha chiarito che spetta al datore di lavoro l’onere di provare che tutti i posti sono stabilmente occupati e che non verranno effettuate assunzioni per un congruo periodo di tempo.

Fonte: MySolution