Illegittimità del licenziamento del dipendente in malattia che svolge altre attività lavorative

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La Cassazione – con sentenza del 6 maggio 2024, n. 12152 – ha ribadito che lo stato di malattia non è di per sé motivo di astensione dallo svolgimento di qualsiasi tipo di attività, ricreativa o lavorativa, da parte del lavoratore infermo: in tal senso, in ragione alla natura e alle caratteristiche della patologia denunciata, non è  da escludersi che, anche là dove la malattia comprometta la possibilità di svolgere quella determinata attività oggetto di rapporto di lavoro, il lavoratore non possa comunque svolgere con le residue energie psico-fisiche attività di natura diversa.

Nel caso in specie, però, l’attività svolta:

  • non deve essere resa in violazione degli obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà;
  • non deve pregiudicare la guarigione del lavoratore e il rientro in servizio dello stesso.

Al contempo, la Suprema Corte ha chiarito che è rimesso in capo al datore di lavoro l’onere di provare le circostanze oggettive e soggettive che dimostrano che la malattia risulti essere simulata oppure che lo svolgimento di attività collaterale da parte del dipendente comporti un ritardo nel rientro in servizio dello stesso.

Fonte: MySolution