Il termine per la denuncia dei vizi a pena di decadenza

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Il termine per la denuncia dei vizi a pena di decadenza ai sensi dell’art. 1667 co. 2 cod. civ. decorre dalla scoperta dei vizi.

Ne consegue che la data di consegna dell’opera è decisiva, nel senso che solo dopo la consegna può aversi la scoperta delle difformità o dei vizi, entro sessanta giorni dalla quale il committente deve eseguire denuncia all’appaltatore (cfr. Cass. Sez. 2 24-1-2018 n. 1748).

Inoltre, mentre prima dell’accettazione e della consegna dell’opera non vengono in rilievo problemi di denuncia e di prescrizione per vizi comunque rilevabili, è al momento della consegna che il committente può fare rilevare i vizi conosciuti o conoscibili in corso d’opera (cfr. Cass. Sez. 2 30-7-2004 n. 14584).

In questo modo il committente evita che l’opera si consideri accettata in quanto ricevuta senza riserve ai sensi dell’art. 1665 co.4 cod. civ. (cfr. Cass. Sez. 2 3-6-2020 n. 10452), con la conseguente esclusione della garanzia secondo l’espressa previsione dell’art. 1667 co.1 cod. civ.

Fonte: JuraNews