Giurisdizione in tema di opposizione al provvedimento di sospensione della patente di guida

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Massima“La giurisdizione in materia di opposizione al provvedimento di sospensione della patente di guida appartiene al giudice ordinario in quanto, nonostante l’art. 186 comma 9 del d.lgs. n. 285/1992 preveda la sospensione cautelare obbligatoria della patente di guida fino all’esito della visita medica solo in presenza di un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (fattispecie più grave di quella che emerge nel caso in esame), l’art. 223 comma 4 del D.Lgs. n. 285/1992 non distingue, ai fini dell’individuazione della giurisdizione del giudice ordinario, tra le varie ipotesi di sospensione provvisoria affidate alla competenza del Prefetto.”. (massima non ufficiale)

La vicenda sottoposta al vaglio del TAR Lombardia, Brescia, trae origine dalla sospensione della patente di guida disposta, ai sensi dell’art. 223 del Codice della Strada, nei confronti del ricorrente, in quanto, aveva cagionato un incidente stradale guidando in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l e non superiore a 1,5 g/l e in stato di alterazione psicofisica indotta dall’assunzione di sostanze stupefacenti/psicotrope.

Il ricorrente ha, quindi, impugnato il predetto provvedimento innanzi al giudice amministrativo, lamentando l’incongruenza tra la contestazione richiamata nell’ordinanza prefettizia e le risultanze del certificato del casellario giudiziale.

Nello specifico, il ricorrente è stato sanzionato ai sensi dell’art. 186, comma 2, lett. b, del Codice della Strada, a mente del quale

«Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato: […] b) con l’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno».

Il provvedimento impugnato è stato, quindi,  emesso in via cautelare dal Prefetto ai sensi dell’art. 223, comma 1, del Codice della Strada, il quale dispone che

«1. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l’agente o l’organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di due anni. Il provvedimento, per i fini di cui all’articolo 226, comma 11, è comunicato all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida»

mentre, il successivo comma 4, prevede la possibilità di proporre opposizione avverso il provvedimento di sospensione della patente ai sensi dell’art. 205 C.d.S., che richiama il procedimento previsto dall’art. 6 del d.lgs. 150/2011 il quale, sancisce, tra l’altro la giurisdizione del giudice ordinario.

Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, il TAR adito ha denegato la propria giurisdizione in favore del giudice ordinario in quanto,

«benché l’art. 186 comma 9 del D.Lgs. n. 285/1992 preveda la sospensione cautelare obbligatoria della patente di guida fino all’esito della visita medica solo in presenza di un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (fattispecie più grave di quella che emerge nel caso in esame), l’art. 223 comma 4 del D.Lgs. n. 285/1992 non distingue, ai fini dell’individuazione della giurisdizione del giudice ordinario, tra le varie ipotesi di sospensione provvisoria affidate alla competenza del Prefetto».

Fonte: JuraNews