L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota 24 aprile 2024, prot. n. 795 – ha chiarito che è possibile stipulare un contratto di apprendistato stagionale di primo livello anche in settori diversi da quelli del percorso di istruzione frequentato.
L’utilità dello strumento del contratto di apprendistato, sottolinea l’INL, è invero garantita di per sé dalla sottoscrizione, da parte dell’istituzione formativa cui lo studente è iscritto, del protocollo ex art. 43, comma 6, D.Lgs. n. 81/2015 “che stabilisce il contenuto e la durata degli obblighi formativi del datore di lavoro”.
https://www.ispettorato.gov.it/documenti-e-normativa/orientamenti-giuridici-inl/note-e-pareri