Modifiche al concetto di disabilità: le novità sulla disciplina della Legge 104

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Con le previsioni della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, così come modificata dalle successive Leggi n. 53/2000 e n. 183/2010, oltre che dal D.Lgs. n. 119/2001, il Legislatore è intervenuto a disciplinare i limiti delle agevolazioni riconosciute ai lavoratori affetti da disabilità grave e ai familiari che assistono una persona con handicap in situazioni di gravità.

Successivamente, il D.Lgs. 30 giugno 2022, n. 105, in vigore dal 13 agosto 2022, nel dare attuazione alla direttiva (UE) n. 2019/1158, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza, ha introdotto alcune novità normative in materia di permessi e di congedi per l’assistenza ai soggetti riconosciuti disabili in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.

In questo contesto normativo, ora si inseriscono le previsioni di cui al D.Lgs. 3 maggio 2024, n. 62, recante “Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato”, a fornire una nuova definizione di disabilità, al fine di assicurare alla persona il riconoscimento della propria condizione di disabilità, per rimuovere gli ostacoli e per attivare i sostegni utili al pieno esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, delle libertà e dei diritti civili e sociali nei vari contesti di vita, liberamente scelti.

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/05/14/24G00079/SG