Con la sentenza in esame, la Corte di cassazione si occupa – in generale – della decorrenza del termine di prescrizione dei tributi e, nel caso in esame, della tassa auto che trova la propria disciplina nell’art. 5 comma 51 del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1983, n. 53 e modificato dall’art. 3 del d.l. n. 6 gennaio 1986, n. 2 convertito, con modificazioni, dalla L. 7 marzo 1986, n. 60 recita:
“L’azione dell’Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per effetto dell’iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.”
Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle “tasse indebitamente corrisposte””; la norma in esame, laddove dispone che “nel medesimo termine (triennale) si prescrive il diritto del contribuente al rimborso” ha inteso applicare un unico termine triennale sia per i diritti del contribuente che per quelli dell’Erario.
La sentenza con riferimento al dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione triennale, ravvisa l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale poiché:
1) secondo un indirizzo giurisprudenziale (Cass. civ., sez. VI-T, 5 settembre 2022, 26062; 14 ottobre 2021, n. 28104, ord.) – alla luce della “specialità” dell’art. 5, comma 51, d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1983, n. 53 – il “dies a quo” della prescrizione deve essere rinviato al primo giorno dell’anno successivo a quello in cui il pagamento era dovuto, in ragione della concessione al contribuente della facultas solutionis fino alla scadenza dell’anno di maturazione della tassa automobilistica, per cui, non si può consentire l’estensione al computo ex novo del termine posteriore all’evento impeditivo della decadenza, non riproponendosene più la medesima ratio.
«In tal caso, infatti, lo slittamento della decorrenza opererebbe (come una sorta di causa sospensiva della prescrizione) in pregiudizio del contribuente, concedendo all’ente impositore il beneficio di un’ingiustificata dilatazione del termine per la notifica della cartella esattoriale, che – oltre ad essere di incerta durata, in relazione alla minore o maggiore prossimità dell’atto interruttivo alla scadenza dell’anno in corso – sarebbe irragionevole ed incongruo rispetto ad una confacente tutela del credito tributario. beneficio di un’ingiustificata dilatazione del termine per la notifica».
Secondo questo orientamento, in sintesi,
«dopo la notifica dell’avviso di accertamento, emesso a pena di decadenza, la decorrenza del termine di prescrizione successivo alla scadenza del termine decadenziale sarebbe immediata, non essendovi alcun impedimento per l’ente impositore all’esigibilità del credito tributario»;
2) per altro orientamento (parzialmente difforme), invece, cui la sentenza in commento aderisce,
«La prescrizione triennale del credito erariale avente ad oggetto il pagamento della tassa di circolazione dei veicoli inizia a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla notifica dell’accertamento. In questa direzione milita, infatti, il principio di ordine generale per il quale il decorso della prescrizione comincia solo se e quando il diritto può essere fatto valere ai sensi dell’art. 2935 c.c. cod. civ. non potendosi, dunque, considerare la decorrenza della prescrizione nel periodo in cui l’accertamento non è ancora definitivo, essendo aperta la possibilità per il contribuente di contrastare l’accertamento medesimo davanti al giudice munito di giurisdizione» (Cass. civ., sez. VI-T, 20 aprile 2021, n. 10334).
Fonte: JuraNews