Risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore (leasing)

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In caso di risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore, quest’ultimo ha diritto alla restituzione delle rate riscosse solo dopo la restituzione della cosa (Cass., 22/3/2022, n. 9210; Cass., 20/09/2017, n. 21895, e altre conf. quali Cass., 07/03/2019, n. 6606, e Cass., 14/03/2019, n. 7337).

La decisione di primo grado, confermata in appello, è nel senso dell’ordine di restituzione del bene, per cui l’ordine di restituzione dei canoni e di liquidazione dell’equo compenso sono correlati alla risoluzione e ordine di restituzione; vi è difetto di interesse dell’utilizzatore ad opporre la non esercitabilità del diritto alla restituzione delle rate per la mancata restituzione della cosa poiché è lo stesso utilizzatore il titolare di tale diritto ed è lo stesso utilizzatore che non ha dato esecuzione alla sentenza quanto alla restituzione della cosa.

Quanto all’equo compenso esso è stato determinato tramite CTU (differenza di valore della cosa all’epoca del leasing e della risoluzione) sulla base di un accertamento di merito delle utilità ricavabili dalla cosa da parte del concedente, accertamento non sindacabile in sede di legittimità.

Fonte: JuraNews