Reddito di lavoro autonomo: le modifiche apportate dalla Riforma IRPEF-IRES all’art. 54 TUIR

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Fonte: MySolution

L’art. 5 del D.Lgs. di Riforma dell’IRPEF-IRES sostituisce interamente l’art. 54 del TUIR.

In particolare:

  • introduce, quale criterio generale di determinazione del reddito di lavoro autonomo, il principio di onnicomprensività, analogo a quello vigente per i redditi di lavoro dipendente. In particolare, viene specificato che il reddito di lavoro autonomo è costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione all’attività artistica o professionale e l’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività (confermando la rilevanza del principio di cassa);
  • viene derogato il criterio di cassa, prevedendo che le somme e i valori in genere percepiti nel periodo di imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto d’imposta si imputano al periodo di imposta in cui sussiste l’obbligo per quest’ultimo di effettuazione della ritenuta; si specifica che non concorrono a formare il reddito, oltre alle somme già previste dalla normativa vigente o applicate in via di prassi amministrativa, le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente.

Le altre somme che non concorrono alla formazione del reddito elencate nella nuova formulazione sono già applicate in base alla legislazione vigente o alla prassi amministrativa:

  • i contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde;
  • il riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l’uso comune degli immobili utilizzati anche promiscuamente per l’esercizio di tali attività e per i servizi ad essi connessi.

Plusvalenze e altri proventi – Viene introdotto il nuovo art. 54-bis, comma 1, che riproduce il testo vigente del comma 1-bis dell’art. 54 del TUIR, che stabilisce in quali casi le plusvalenze di beni strumentali concorrono a formare il reddito. Si stabilisce inoltre che la plusvalenza è costituita, nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, dalla differenza tra il corrispettivo o l’indennizzo percepito e il costo non ammortizzato del bene e, nell’ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, dalla differenza tra il valore normale e il costo non ammortizzato del bene. In ogni caso, la plusvalenza rileva nella stessa proporzione esistente tra l’ammontare dell’ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato. Con tale ultimo periodo viene codificata anche per i redditi di lavoro autonomo la regola attualmente prevista ai fini del reddito d’impresa dall’art. 164, comma 2, del TUIR che si rende applicabile, ad esempio, per i beni strumentali (relativi all’arte o professione) ad uso promiscuo, per i mezzi di trasporto a motore a deducibilità limitata di cui all’art. 164, comma 1, lettera b), del TUIR e per le apparecchiature telefoniche.

Rimborsi e riaddebiti – Il nuovo art. 54-ter prevede al comma 1 l’indeducibilità delle spese rimborsate e riaddebitate di cui alle lettere b) e c) del comma 2 del nuovo art. 54 del TUIR dal reddito di lavoro autonomo del soggetto che le sostiene, salvo quanto previsto nei successivi commi da 2 a 4 con riferimento alle spese non rimborsate da parte del committente. In particolare, le spese di cui alla lett. b) del comma 2 dell’art. 54 non rimborsate da parte del committente sono deducibili a partire dalla data in cui: a) il committente ha fatto ricorso o è stato assoggettato a uno degli istituti di regolazione della crisi e dell’insolvenza disciplinati dal D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, o a procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni; b) la procedura esecutiva individuale nei confronti del committente sia rimasta infruttuosa; c) il diritto alla riscossione del corrispondente credito è prescritto. Le spese di cui alla lettera b) del comma 2 dell’art. 54 di importo, comprensivo del compenso a esse relative, non superiore a 2.500 euro che non sono rimborsate dal committente entro un anno dalla loro fatturazione sono in ogni caso deducibili a partire dal periodo di imposta nel corso del quale scade il detto periodo annuale.

Minusvalenze – Il nuovo art. 54-quater riproduce il testo vigente del comma 1-bis.1 dell’art. 54 del TUIR.

Spese relative ai beni mobili e immobili – Il nuovo art. 54-quinquies riproduce in larga parte quanto disposto ai sensi dei commi 2, 3 e 3-bis dell’art. 54 del TUIR, nel testo attualmente vigente. Rispetto alla disciplina vigente:

  • il primo periodo del comma 1 prevede per i beni strumentali, esclusi i beni immobili (tale esclusione non è prevista dall’art. 54) e gli oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione di cui all’art. 54-septies, comma 2, sono ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento non superiori a quelle risultanti dall’applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti, per categorie di beni omogenei, con D.M. MEF, ridotti alla metà per il primo periodo d’imposta (tale riduzione non è prevista dall’art. 54 vigente);
  • il terzo periodo del comma 1 prevede che in caso di eliminazione dall’attività di beni non ancora completamente ammortizzati, esclusi i beni immobili e gli oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione, il costo residuo è ammesso in deduzione (estendendo anche al reddito di lavoro autonomo quanto già previsto per il reddito di impresa nel vigente art. 102 del TUIR);
  • l’ultimo periodo del comma 2 stabilisce che le spese relative all’ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di tali immobili utilizzati promiscuamente sono deducibili in quote costanti nel periodo d’imposta in cui sono sostenute e nei cinque successivi.

Spese relative a beni ed elementi immateriali – L’art. 54-sexies stabilisce la disciplina delle spese relative a beni ed elementi immateriali. In particolare, mutuando le disposizioni dettate dal vigente art. 103 del TUIR in materia di reddito di impresa, si modifica il regime di deducibilità (che in base alla disciplina vigente è ammessa in un unico esercizio).

Si prevede in particolare che le quote di ammortamento del costo:

  • dei diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno, dei brevetti industriali, dei processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico sono deducibili in misura non superiore al 50 per cento del costo;
  • degli altri diritti di natura pluriennale sono deducibili in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge;
  • di acquisizione della clientela e di elementi immateriali relativi alla denominazione o ad altri elementi distintivi dell’attività artistica o professionale sono deducibili in misura non superiore a un 18° del costo.

Altre spese – Il nuovo art. 54-septies riproduce il testo vigente dei commi 5, 6 e 6-bis dell’art. 54 del TUIR in tema di deducibilità delle spese per prestazioni alberghiere e somministrazione e spese di rappresentanza, spese per corsi di formazione e aggiornamento professionale, spese di vitto e alloggio del personale, deduzioni per i compensi ai familiari per il lavoro prestato.