Fonte: MySolution
IN BREVE
IMPOSIZIONE FISCALE
Fringe benefit erogati ai dipendenti mediante documento di legittimazione: i chiarimenti dell’AE
Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello 15 gennaio 2025, n. 5
L’Agenzia delle Entrate – con risposta all’Interpello del 15 gennaio 2025, n. 5 – ha precisato che può essere riconosciuta alla carta di debito assegnata ai dipendenti la funzione di documento di legittimazione, ex art. 51, comma 3-bis del TUIR, con la conseguenza che l’acquisto dei beni e servizi deve rispettare il limite di € 258,23 (elevato anche per il 2025 ad € 1.000 e ad € 2.000 per i lavoratori con figli a carico).
Nel dettaglio, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, tenuto conto dei vincoli di spesa conformi al massimale previsto dalla legislazione vigente in materia di fringe benefit e delle modalità di utilizzo della carta presso un numero determinato di esercenti nei settori preventivamente individuati dall’Istante come potenziali erogatori di fringe benefit per i propri dipendenti, è possibile riconoscere alla carta di debito assegnata ai dipendenti dell’Istante la funzione di documento di legittimazione ai sensi del comma 3 bis dell’articolo 51 del Tuir.
Pertanto, l’Istante, in qualità di sostituto d’imposta, sull’importo utilizzato dai propri dipendenti per l’acquisto dei beni e servizi previsti dal piano di welfare non è tenuto ad applicare la ritenuta a titolo d’acconto, ex art. 23, D.P.R. n. 600/1973.
INAIL, DENUNCE E COMUNICAZIONI
Il nuovo tasso d’interesse per il pagamento rateizzato dell’autoliquidazione Inail
INAIL, Nota 14 gennaio 2025, n. 370
L’INAIL – con Nota operativa del 14 gennaio 2025, prot. n. 370 – ha comunicato che il tasso di interesse da applicare in caso di richiesta di pagamento a rate del premio relativo all’Autoliquidazione 2024/2025 è pari al 3,41%.
Al tal riguardo, vengono resi noti i seguenti coefficienti per il calcolo degli interessi da applicare alla seconda, terza e quarta rata dell’Autoliquidazione 2024/2025:
Rate | Data scadenza | Data utile per il pagamento | Coefficienti interessi |
1° | 16 febbraio 2025 | 17 febbraio 2025 | 0 |
2° | 16 maggio 2025 | 16 maggio 2025 | 0,00822137 |
3° | 16 agosto 2025 | 20 agosto 2025 | 0,01681644 |
4° | 16 novembre 2025 | 17 novembre 2025 | 0,02541151 |
INCENTIVI ALLE AZIENDE
Al via lo sportello MIMIT per accedere al Fondo per il sostegno alla transizione industriale
MIMIT, Comunicato 8 gennaio 2025
In data 8 gennaio 2025, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha comunicato che sarà operativo dalle ore 12.00 del 5 febbraio 2025 lo sportello per la presentazione delle domande per l’utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno alla transizione industriale che si pone l’obiettivo di favorire l’adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche UE sulla lotta ai cambiamenti climatici.
Le agevolazioni sono concesse a imprese, di qualsiasi dimensione e operanti sull’intero territorio nazionale e devono perseguire almeno una delle seguenti finalità:
- una maggiore efficienza energetica nell’esecuzione dell’attività d’impresa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste al Titolo II del D.Dirett. 23 dicembre 2024;
- un uso efficiente delle risorse, attraverso una riduzione dell’utilizzo delle stesse anche tramite il riuso, il riciclo o il recupero di materie prime e/o l’uso di materie prime riciclate nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste al Titolo III dello stesso decreto.
Le richieste dovranno essere presentate esclusivamente in via telematica attraverso la piattaforma informatica di Invitalia che, per conto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, gestirà la misura e curerà l’istruttoria per l’ammissione alle agevolazioni.
Invitalia pubblicherà sulla propria piattaforma lo schema per la compilazione delle domande e le indicazioni relative alla documentazione da allegare.
INPS, CONTRIBUZIONE
INPS: i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria
INPS, Messaggio 10 gennaio 2025, n. 87
L’INPS – con Messaggio del 10 gennaio 2025, n. 87 – ha fornito alcune precisazioni in merito all’inapplicabilità fino al 31 dicembre 2024 dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovute dalle pubbliche Amministrazioni alla Gestione dipendenti pubblici per i periodi retributivi fino al 31 dicembre 2019 e delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovute dalle pubbliche Amministrazioni alla Gestione separata, nonché in ordine all’inapplicabilità del regime sanzionatorio, ex art. 116, commi 8 e 9, legge 23 dicembre 2000, n. 388, fino al 31 dicembre 2024.
Com’è noto, il decreto cd. Milleproroghe ha prolungato fino al 31 dicembre 2025 il regime di inapplicabilità delle sanzioni civili: le Amministrazioni pubbliche che provvederanno, entro il 31 dicembre 2025, all’adempimento, anche in modalità rateale, degli obblighi ex art. 3, commi 10-bis e 10-ter , legge n. 335/1995 non saranno tenute a corrispondere le sanzioni civili di cui all’art. 116, commi 8 e 9, legge n. 388/2000.
INPS, DENUNCE E COMUNICAZIONI
Stop alla procedura per la disoccupazione dei lavoratori rimpatriati
INPS, Messaggio 17 gennaio 2025, n. 184
L’INPS – con Messaggio 17 gennaio 2025, n. 184 – ha fornito le istruzioni per la spettanza dell’indennità di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati, cessazioni del rapporto di lavoro intervenute a partire dal 1° gennaio 2025.
Com’è noto, a mente della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, è prevista la disapplicazione della prestazione di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati, in funzione delle cessazioni del rapporto di lavoro intervenute a decorrere dal 1° gennaio 2025.
In tal senso, è stata inibita, nella relativa procedura, la possibilità di presentare le domande di disoccupazione in oggetto da parte del cittadino e degli Istituti di patronato, riguardanti cessazioni di lavoro intervenute dal 1° gennaio 2025.
Con riferimento alle domande relative a cessazioni del rapporto di lavoro avvenute fino al 31 dicembre 2024, l’INPS ha confermato le indicazioni già fornite in precedenza.
Indennità discontinuità spettacolo: domande entro il 30 aprile
INPS, Messaggio, 13 gennaio 2025, n. 112; Messaggio 15 gennaio 2025, n. 149
L’INPS – con Messaggio del 13 gennaio 2025, n. 112 – ha comunicato che a decorrere dal 15 gennaio 2025 è nuovamente reso disponibile il servizio per la presentazione della domanda di indennità di discontinuità in favore dei lavoratori dello spettacolo per l’anno 2025, riferita all’anno di competenza 2024.
Sempre INPS – con Messaggio del 15 gennaio 2025, n. 149 – ha comunicato, ad integrazione del precedente Messaggio n. 112/2025, che il servizio di presentazione delle domande IDIS rimarrà disponibile fino alla data del 30 aprile 2025, termine ultimo per la presentazione della domanda.
Il servizio per la presentazione della domanda è disponibile sul sito web dell’Istituto, al seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; una volta autenticati è necessario selezionare la voce “Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo”.
Per potere accedere al servizio è necessario autenticarsi con la propria identità digitale:
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS);
- eIDAS.
INPS, PRESTAZIONI
Al via la proroga della misura di sostegno al reddito per i datori di lavoro appartenenti ai settori TAC, conceria e pelletteria
INPS, Comunicato Stampa 15 gennaio 2025
L’INPS – con Comunicato 15 gennaio 2025 – ha reso noto che, a partire dallo scorso 14 gennaio 2025, i datori di lavoro operanti nei settori tessile, abbigliamento e calzaturiero (TAC), conciario e pelletteria possono richiedere la misura di sostegno al reddito, ex D.L. n. 160/2024 per fronteggiare e superare la grave situazione di crisi che attraversa il comparto della moda, per sospensioni/riduzioni dell’attività lavorativa successive al 31 dicembre 2024, anche in continuità con precedenti richieste.
Il nuovo periodo complessivamente richiedibile è pari a 12 settimane, da collocarsi entro il 31 gennaio 2025.
L’INPS, infine, ha segnalato che i datori di lavoro cui l’ammissione ai trattamenti è stata estesa dalla Legge n. 199/2024, potranno trasmettere la domanda per richiedere il sostegno solamente dopo la pubblicazione della Circolare che illustrerà le relative istruzioni operative.
Il quadro riepilogativo degli ammortizzatori sociali vigenti nel 2025
INPS, Circolare 15 gennaio 2025, n. 3
L’INPS – con Circolare del 15 gennaio 2025, n. 3 – ha fornito un quadro riepilogativo delle disposizioni aventi riflessi in materia di ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito e alle famiglie nel corso dell’anno 2025.
Il provvedimento de quo si concentra sulle seguenti disposizioni:
- ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e nelle ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dal Collegato Lavoro 2024;
- sostegno al reddito per i datori di lavoro e i lavoratori previsti dalla legge n. 199/2024;
- ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e di sostegno al reddito e alle famiglie previsti dalla legge di Bilancio 2025;
- congedo parentale;
- indennità di discontinuità per i lavoratori del settore dello spettacolo (IDIS).
Tra gli aspetti più rilevanti si segnala la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per processi riorganizzativi complessi o piani di risanamento complessi di crisi.
L’ulteriore periodo di CIGS può avere le seguenti durate:
Causale | Durata |
Crisi aziendale | 6 mesi |
Riorganizzazione aziendale | 12 mesi |
Contratto di solidarietà | 12 mesi |
Relativamente al Congedo parentale, si prevede che i genitori occupati con rapporto di lavoro dipendente possano beneficiare, in alternativa tra loro, di un elevamento dell’indennità per congedo parentale all’80% per un periodo complessivo di 3 mesi, articolato come segue:
- un mese con indennità maggiorata all’80% dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197;
- un altro mese con indennità maggiorata al 60% dalla legge di Bilancio 2024 e ulteriormente elevato all’80% dalla legge di Bilancio 2025;
- un ulteriore mese con indennità maggiorata all’80% dalla legge di Bilancio 2025;
- e da fruire entro il sesto anno di vita del bambino o entro il sesto anno dall’ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione o affidamento.
MEDIAZIONE CIVILE COMMERCIALE
In GU le nuove disposizioni sulla mediazione e sulla negoziazione
D.Lgs. 27 dicembre 2024, n. 216
Nella Gazzetta Ufficiale del 10 gennaio 2025, n. 7 è stato pubblicato il D.Lgs. 27 dicembre 2024, n. 216, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, in materia di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita”.
Di seguito, gli aspetti più rilevanti:
- possibilità anche per lo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del fatto o rapporto oggetto della mediazione, l’apolide e anche enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica, di avere il patrocinio a spese dello Stato;
- l’organo competente a ricevere l’istanza per l’ammissione anticipata è il consiglio dell’ordine degli avvocati del luogo dove ha sede l’organismo di mediazione competente;
- l’interessato sarà tenuto, a pena di inammissibilità dell’istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto indicato nella domanda di ammissione anticipata, quando lo richieda il consiglio dell’ordine degli avvocati competente.
SICUREZZA SUL LAVORO
INAIL: l’Avviso pubblico di finanziamento per la realizzazione ed erogazione di progetti di formazione ed informazione a contenuto prevenzionale
INAIL, Determinazione del Direttore centrale prevenzione 19 dicembre 2024, n. 43
Nella Gazzetta Ufficiale del 9 gennaio 2025, n. 6 è stato pubblicato il comunicato INAIL, recante “Avviso pubblico di finanziamento per la realizzazione ed erogazione di progetti di formazione ed informazione a contenuto prevenzionale”.
L’entità delle risorse finanziarie complessive è pari ad € 24.000.000,00.
Nel caso in cui la domanda di partecipazione che preveda iniziative integrate di formazione e informazione, sia presentata da un soggetto proponente singolo, l’importo complessivo finanziabile sarà compreso tra un minimo pari ad € 200.000,00 e un massimo pari ad € 1.200.000,00; in caso di domanda presentata da un’aggregazione, l’importo complessivo finanziabile sarà compreso tra un minimo pari ad € 200.000,00 e un massimo pari ad € 2.200.000,00.
I chiarimenti del Min. Interno sulle novità in materia di tachigrafi
Min. Interno, Circolare 27 dicembre 2024, prot. n. 38974
Il Ministero dell’Interno – con Circolare del 27 dicembre 2024, prot. n. 38974 – ha chiarito che, in sede di controllo stradale, qualora il conducente si sia reso responsabile di violazioni relative al non corretto utilizzo del tachigrafo, fatta salva la responsabilità solidale, ai fini di escludere l’applicazione delle sanzioni ex art. 174, comma 14 cds, nei confronti dell’impresa, gli organi di polizia stradale possono tener conto del contenuto delle predetta documentazione anche se acquisita durante l’attività di controllo e anche se in formato digitale, a condizione che ciò avvenga prima della conclusione del controllo.
Com’è noto, infatti, i conducenti di veicoli adibiti al trasporto su strada per i quali è previsto l’obbligo di installazione del tachigrafo devono recare al seguito, ed esibire a richiesta degli organi di controllo, la documentazione contenente le norme di comportamento cui devono attenersi ai fini del corretto uso del tachigrafo, a dimostrazione del corretto adempimento da parte delle imprese dell’onere di formazione e istruzione e controllo nei confronti dei propri conducenti, pena l’applicazione delle richiamate sanzioni.
APPROFONDIMENTI
INCENTIVI ALLE AZIENDE
Le novità sull’utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno alla transizione industriale
Con una dotazione di 400 milioni di euro, a valere sulle risorse della Misura M1C2 – Investimento 7 del PNRR, sotto-investimento 1, il 5 febbraio 2025 si aprirà un nuovo sportello per la presentazione di domande sullo strumento agevolativo del Fondo per il sostegno alla transizione industriale, che ha l’obiettivo di favorire l’adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche UE sulla lotta ai cambiamenti climatici.
È prevista l’applicazione delle disposizioni di favore recate dalla sezione 2.6 del “Quadro temporaneo” (decisione della Commissione europea C(2024) 5008 FINAL concernente il Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina) e dagli articoli 14, 17, 38, 38 bis e 47 del Regolamento generale di esenzione per categoria n. 651/2014(GBER).
Le istanze per l’accesso alle risorse potranno essere presentate a partire dalle ore 12.00 del giorno 5 febbraio. La procedura di compilazione della domanda di agevolazione e della ulteriore documentazione allegata sarà resa disponibile per tempo nel sito internet di Invitalia.
Le agevolazioni sono concesse a imprese, di qualsiasi dimensione e operanti sull’intero territorio nazionale, che, alla data di presentazione della domanda devono:
- essere regolarmente costituite, iscritte e «attive» nel registro delle imprese;
- operare nel settore manifatturiero di cui alla sezione C della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
- non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019;
- non rientrare tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
- essere in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi;
- non trovarsi in una delle situazioni di esclusione previste dall’art. 5, comma 2, del D.M. 21 ottobre 2022.
Il 40% delle risorse è destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Il 50% delle risorse è riservata alle imprese energivore (ovvero quelle inserite nell’elenco tenuto dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali – CSEA, relativo alle imprese a forte consumo di energia ai sensi dell’art. 19, comma 2, legge 20 novembre 2017, n. 167).
I programmi di investimento devono riguardare una sola unità produttiva dell’impresa proponente, e devono perseguire almeno una delle seguenti finalità:
- una maggiore efficienza energetica nell’esecuzione dell’attività d’impresa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste al Titolo II del decreto direttoriale 23 dicembre 2024;
- un uso efficiente delle risorse, attraverso una riduzione dell’utilizzo delle stesse anche tramite il riuso, il riciclo o il recupero di materie prime e/o l’uso di materie prime riciclate nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste al Titolo III del decreto direttoriale 23 dicembre 2024.
I programmi di investimento devono essere volti al perseguimento, in via esclusiva, di un miglioramento in termini di tutela ambientale dei processi aziendali. Non sono ammessi interventi che determinano un aumento della capacità produttiva, fatti salvi gli aumenti derivanti da esigenze tecniche, qualora non superiori al 20% rispetto alla situazione precedente all’intervento. Per gli aiuti concessi a valere sul Quadro temporaneo, gli aumenti devono essere di dimensione non superiore al 2% rispetto alla situazione precedente.
Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento di cui all’articolo 7 del Decreto del 21 ottobre 2022 relative all’acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni, come definite agli articoli 2423 e seguenti del cod. civ., che riguardino:
- suolo aziendale e relative sistemazioni (entro il 10% dell’investimento totale ammissibile)
- opere murarie e assimilate (nel limite del 40% dell’investimento totale ammissibile e solo se funzionali agli obiettivi ambientali)
- impianti e attrezzature varie di nuova fabbricazione
- programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate
La misura ammette, inoltre, le spese per la formazione del personale.
Nello specifico, sono ammesse:
- spese di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione connessi al progetto e costi servizi di consulenza;
- spese di personale relative ai formatori;
- costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione.
SICUREZZA SUL LAVORO
INAIL: l’Avviso pubblico di finanziamento per la realizzazione ed erogazione di progetti di formazione e informazione a contenuto prevenzionale
INAIL – con l’Avviso pubblico di finanziamento per la realizzazione ed erogazione di progetti di formazione e informazione a contenuto prevenzionale – finanzia la realizzazione ed erogazione di progetti integrati di formazione e informazione a contenuto prevenzionale, ex artt. 9 e 10 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. nonché del disposto dell’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
L’Avviso pubblico è finalizzato alla realizzazione di una campagna formativa e informativa nazionale a contenuto prevenzionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riguardo alle azioni di sensibilizzazione ai rischi nuovi ed emergenti, mediante il finanziamento di progetti di formazione e informazione.
I contributi oggetto del presente Avviso saranno concessi con procedura valutativa a sportello sulla base dei criteri di cui all’art. 5 comma 3 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123.
La selezione dei progetti ammissibili sarà effettuata secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
I destinatari dei progetti di formazione e informazione sono:
- rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS),
- rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale e di sito produttivo (RLST/RLSSP),
- rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ambientale (RLSA o RLSSA),
- responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP, ASPP),
- lavoratori,
- datori di lavoro,
- docenti tutor interni e tutor formativi esterni coinvolti nei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO).
Possono presentare domanda di partecipazione i seguenti soggetti proponenti:
- organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori, rappresentate nell’ambito della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 81/2008, che potranno partecipare all’Avviso pubblico per lo svolgimento di attività formative e informative direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta ed esclusiva emanazione, o anche per il tramite di società di servizi controllate dalle predette organizzazioni (ai sensi dell’art. 2359 c.c. comma 1, punto 1), ad esclusione delle Associazioni e Federazioni ad esse aderenti;
- organismi paritetici di cui all’art. 2, co. 1, lett. ee) e all’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2008, iscritti al Repertorio di cui al D.M. 11 ottobre 2022 n. 171.
I soggetti proponenti, come sopra individuati, potranno presentare domanda di partecipazione all’Avviso, in forma singola o in aggregazione con altri soggetti appartenenti alla propria e all’altra sopraindicata categoria.
Ciascun soggetto proponente, in forma singola o in aggregazione, può presentare una sola domanda di partecipazione per ciascuno degli ambiti tematici riportati nell’Avviso.
Sono finanziabili esclusivamente i progetti che si articolano sulla base delle condizioni e dei requisiti indicati nell’Avviso pubblico.
L’entità delle risorse previste è pari a complessivi € 14.000.000,00.
Il suddetto importo viene suddiviso in misura paritaria per ognuno degli ambiti tematici riportati nell’Avviso, per un importo pari a € 3.500.000,00.
Ai progetti ammessi sarà riconosciuto un contributo finanziario di importo variabile in funzione del numero dei partecipanti e delle ore in cui si articolano le iniziative formative e informative.
Tale importo è calcolato sulla base di € 30,00 per ora per partecipante in caso di iniziative realizzate in modalità in presenza, e di € 25,00 per ora per partecipante<