Pignoramento prezzo terzi: regole e importi 2025

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27 Marzo 2025, di Anna Fabi

Il pignoramento presso terzi (per esempio con trattenuta sul conto corrente, sullo stipendio o sulla pensione) consente di accelerare il recupero crediti delle somme dovute dai debitori. Il più recente riferimento di legge è l’articolo 25 del DL n. 19/2024, convertito nella Legge n. 56 del 29 aprile 2024.

Le attuali disposizioni prevedono la possibilità di sveltire i tempi di pagamento al creditore e stabiliscono importi trattenuti, procedure di notifica e termini di decadenza. Vediamo tutto.

Pignoramento presso terzi

Il pignoramento per crediti privati può riguardare esclusivamente redditi e immobili di appartenenza del debitore, chiamato a rispondere con il proprio patrimonio, presente e futuro, anche per debiti di minimo importo. Restano comunque impignorabili i beni indispensabili al debitore e ai suoi familiari conviventi per una sopravvivenza decorosa.

Per la pensione, il riferimento di legge è l’Articolo 545 del Codice di Procedura Civile, modificato dal Decreto Aiuti bis, in base al quale la soglia minima impignorabile è di mille euro e massima pari al doppio dell’Assegno Sociale (nel 2025, pari a 538,68 euro), al di sopra del quale si applica la stessa trattenuta dello stipendio e delle altre indennità di lavoro o impiego:

  • fino a 2.500 euro la quota pignorabile è un decimo;
  • tra 2.500 e 5.000 euro la quota pignorabile è un settimo;
  • sopra i 5.000 euro la quota pignorabile è un quinto.

Redditi impignorabili

Sono sempre impignorabili: sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri; sussidi per maternità, malattie o funerali concessi da casse di assicurazione, enti di assistenza o istituti di beneficenza; pensioni di invalidità.

Redditi pignorabili con limitazioni

Come visto sopra, ci sono redditi pignorabili ma con importi fissi e precise limitazioni.

  • Stipendi, salari e indennità per rapporti di lavoro privato: massimo 1/5 del loro ammontare.
  • Tributi statali e locali: massimo 1/5 del loro ammontare.
  • Alimenti (salvo diversa decisione del Giudice): massimo 1/5 del loro ammontare
  • Pensioni o indennità sostitutive e assegni di quiescenza: fino al doppio dell’Assegno Sociale con soglia minima impignorabile di mille euro.
  • Conti correnti intestato al debitore per le quota di indennità legate a rapporti di lavoro e cause di licenziamento e per prestazioni previdenziali a titolo di pensione: fino al triplo dell’Assegno Sociale se l’accredito è anteriore al pignoramento, altrimenti nei limiti sopra descritti.

Trattenuta con pignoramento presso terzi

Gli importi delle somme che il soggetto terzo (ad esempio il datore di lavoro del dipendente con una parte di stipendio pignorato oppure l’INPS che trattiene una parte della pensione per conto dell’ente creditore) sono fissi per legge. Nello specifico, dal giorno di notifica dell’atto, oltre al credito dovuto, il terzo dovrà trattenere un importo aggiuntivo pari a:

  • 1.000 euro per i crediti fino a 1.100 euro;
  • 1.600 euro per i crediti fino a 3.200 euro;
  • metà dei crediti superiori a 3.200 euro.

Ordinanza con dichiarazione del creditore

«La notifica dell’ordinanza di assegnazione del pignoramento presso terzi è accompagnata da una dichiarazionedel creditore che segnala al soggetto terzo, incaricato di trattenere il debito, i dati per il pagamento (compreso l’IBAN). La dichiarazione al terzo deve includere i dati della procedura e del creditore, il dettaglio degli importi dovuti, le indicazioni su interessi, spese e oneri accessori, i dati dell’IBAN per il pagamento o altre modalità di esecuzione prescelte. L’obbligo di pagamento decorre dalla notifica dell’ordinanza e della dichiarazione.

Tempi di efficacia del pignoramento

Il pignoramento perde efficacia – ed il processo esecutivo si estingue – dopo 10 anni dalla notifica al terzo del pignoramento stesso. Per non perdere l’efficacia del pignoramento, il creditore può notificare la volontà di mantenere il vincolo pignoratizio con una dichiarazione di interesse (a tutti i soggetti interessati, compreso il soggetto terzo) da esercitare entro due anni dal termine decennale, senza la quale scatta la decadenza del pignoramento ed il soggetto terzo è liberato da ogni obbligo dopo i successivi 6 mesi. Tale dichiarazione (depositata nel fascicolo dell’esecuzione entro dieci giorni dall’ultima notifica) contiene:

  • numero di ruolo della procedura, indicazione del titolo esecutivo, dati anagrafici e codice fiscale del creditore e, se diverso, anche del destinatario del pagamento;
  • importo dovuto, dettaglio su interessi, accessori e spese;
  • identificativo del conto di pagamento o indicazione di altra modalità di esecuzione del pagamento.

Interessi sospesi con notifica in ritardo

Gli interessi sul debito smettono di maturare se l’ordinanza e la dichiarazione sono notificate dopo 90 giorni dalla pronuncia e riprendono a decorrere dalla data di notifica.

Pignoramento sospeso con ordinanza in ritardo

L’ordinanza diventa inefficace se notificata dopo 6 mesi. In pratica, si concedono 6 mesi per la notifica dell’ordinanza di assegnazione del debito presso terzi, a pena la sua stessa inefficacia.

Notifica via e PEC

L’ordinanza di assegnazione è comunicata dalla Cancelleria ai terzi pignorati con indirizzi PEC (posta elettronica certificata) in pubblici elenchi o con domicilio digitale speciale.