Fonte: Juranews
La notificazione a mezzo posta della cartella di pagamento da parte del concessionario della riscossione eseguita mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, si perfeziona, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz’altro adempimento ad opera dell’ufficiale postale se non quello di curare che la persona, individuata come legittimata alla ricezione, apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente.
Ne consegue che, qualora nell’avviso di ricevimento manchino le generalità della persona cui l’atto è stato consegnato (adempimento non previsto da alcuna norma) e la relativa sottoscrizione non risulti intellegibile, l’avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 cod. civ., avuto riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è consegnato (oggetto del preliminare accertamento di competenza dell’ufficiale postale) (Cass., Sez. 5, 27 maggio 2011, n. 11708; Cass., Sez. 5, 17 gennaio 2020, n. 946; Cass., Sez. 1, 19 gennaio 2023, n. 1686; Cass., Sez. 5, 26 agosto 2024, n. 23070).
Si ha, dunque, che nel caso di notifica a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, – in cui non è prevista una relata di notifica sulla qualità del soggetto cui l’atto viene consegnato, come accade invece nella notifica a mezzo posta ai sensi della legge 20 novembre 1982, n. 890 – l’agente postale si limita ad attestare l’avvenuta consegna al domicilio del destinatario (con conseguente presunzione di conoscenza ex art. 1335 cod. civ.) piuttosto che la consegna a mani del destinatario (Cass., Sez. 5, 12 gennaio 2012, n. 270; Cass., Sez. 6-5, 3 marzo 2014, n. 4895; Cass., Sez. 5, 15 luglio 2016, n. 14501; Cass., Sez. 5, 23 febbraio 2024, n. 4863).