Fonte: MySolution
L’art. 68 del disegno di Legge di Bilancio, introduce importanti agevolazioni per i dipendenti che si trovano a dover trasferire la propria residenza per motivi di lavoro. Al fine di facilitare l’incontro della domanda e offerta di lavoro, la misura prevede che:
- per i dipendenti assunti nel corso del 2025,
- con nuovi contratti a tempo indeterminato,
- che trasferiscono la propria residenza oltre un raggio di 100 chilometri;
- è prevista l’esenzione fiscale delle somme rimborsate dal datore di lavoro (o da questi erogate direttamente) per il pagamento delle spese di locazione e manutenzione dei fabbricati locati dai lavoratori stessi,
- nei limiti di 5.000 euro annui.
I requisiti per fruire dell’agevolazione sono i seguenti:
- assunzione a tempo indeterminato nel 2025;
- reddito 2024 non superiore a 35.000 euro;
- trasferimento di 100 chilometri: da calcolare come distanza tra il precedente luogo di residenza e la nuova sede di lavoro contrattuale.
Le erogazioni effettuate entro tale soglia non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente per i primi due anni dalla data di assunzione, ma restano comunque rilevanti ai fini contributivi ed ai fini ISEE per l’accesso a prestazioni previdenziali e assistenziali.
Pur in essenza di un’espressa previsione si ritiene che l’incentivo possa essere cumulato con la soglia di esenzione di 1.000 o 2.000 euro prevista per i fringe benefit (art. 51, comma 3, del TUIR), che la manovra stessa dovrebbe confermare fino al 2027. La possibilità di rimborso dell’affitto arriverebbe, quindi, per il datore, fino ad un massimo di 7.000 euro annui.