L’interesse ad agire mediante impugnazione della delibera condominiale 

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La legittimazione ad agire per l’annullamento, attribuita dall’art. 1137 c.c. ai condomini assenti, dissenzienti o astenuti, è subordinata alla deduzione ed alla prova di uno specifico interesse diverso da quello alla semplice rimozione dell’atto impugnato, essendo l’interesse ad agire richiesto dall’art. 100 c.p.c. come condizione dell’azione di impugnazione della deliberazione collegiale.

Occorre, peraltro, distinguere, tra l’interesse ad agire mediante impugnazione della delibera e l’interesse tutelato del condomino attore, essendo il primo necessariamente strumentale al secondo.

L’interesse del condomino ad impugnare la deliberazione, in particolare, è limitato all’interesse giuridicamente rilevante che egli abbia ad un diverso contenuto dell’assetto organizzativo della materia regolata dalla maggioranza assembleare, contenuto diverso perché più conveniente alle sue personali aspirazioni, sebbene la decisione del giudice che accoglie la domanda ex art. 1137 c.c. si limiti in negativo a caducare la delibera sfavorevole e non possa sostituirsi in positivo all’attività dell’assemblea.

Parallelamente, l’interesse ad agire, sotto il profilo processuale, suppone che venga prospettata una lesione individuale di rilievo patrimoniale correlata alla delibera impugnata, così rivelando quale utilità concreta potrebbe ricevere dall’accoglimento della domanda.

Deve allora affermarsi che l’azione di annullamento delle delibere dell’assemblea di condominio, disciplinata dall’art. 1137 c.c., presuppone, quale requisito di legittimazione, la sussistenza della qualità di condomino dell’attore non solo al momento della proposizione della domanda, ma anche al momento della decisione della controversia, atteso che la perdita di tale qualità determina la conseguente perdita dell’interesse ad agire dell’istante (arg. da Cass. n. 26842 del 2008; n. 4372 del 2003).

Legittimati all’esercizio dell’azione ex art. 1137 c.c. sono, infatti, come già considerato, i soli condomini dissenzienti, assenti o astenuti e ciò discende dal principio maggioritario, dal quale è retto il funzionamento dell’assemblea, giacché, come la stessa norma prescrive, le deliberazioni prese dall’assemblea sono obbligatorie per tutti i condomini e perciò unicamente costoro possono far valere la contrarietà delle stesse alla legge o al regolamento di condominio.

Fonte: JuraNews