Limiti alla realizzazione di impianti di smaltimento di rifiuti

CONDIVIDI SUI SOCIAL

Fonte:JuraNews

Massima: “Nel rispetto dei limiti alla libera iniziativa economica privata di cui all’art. 41 Cost., nella progettazione dell’insediamento di una discarica per il conferimento di materiale contenente amianto, deve essere evitata qualsiasi dispersione di fibra d’amianto considerata rilevante, cioè non tollerabile secondo le migliori conoscenze tecniche e scientifiche del momento”. (massima non ufficiale)

Con la sentenza che si annota, il Consiglio di Stato si sofferma sui limiti che possono essere posti alla realizzazione di impianti di smaltimento di rifiuti.

In generale, le disposizioni di legge incidenti sulla libera iniziativa economica privata (tanto più ove questa soddisfi direttamente precisi e rilevanti interessi pubblici) devono essere interpretate secundum Constitutionem.

L’art. 41 Cost. individua quale possibile limite alla libertà d’impresa:

– “l’utilità sociale”, intesa come utilità generale della collettività, che la realizzazione di una discarica di (materiali contenenti) amianto soddisfa in via diretta;

– la “sicurezza umana”, dunque in primis la salute di ciascun individuo, di cui, tuttavia, deve constare una almeno teorica sottoposizione a rischio, che può escludersi ove la dispersione aerea di fibre sia meramente ipotetica (recte, confinata a circostanze e casi teorici ed assolutamente “eccezionali”) e, comunque, resti al di sotto delle soglie potenzialmente pato-genetiche indicate dalla vigente normativa nazionale.

In conseguenza, il Consiglio di Stato, nella sentenza in commento, condivide le conclusioni del giudice di primo grado secondo cui

«la regola precauzionale ora richiamata [par. 2.1 dell’Allegato 1 al d.lgs. n. 36 del 2003, secondo cui “per le discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi che accettano rifiuti contenenti amianto, la distanza dai centri abitati in relazione alla direttrice dei venti dominanti deve essere oggetto di specifico studio, al fine di evitare qualsiasi possibile trasporto aereo delle fibre”] finirebbe per paralizzare ogni attività di smaltimento di materiali contenenti amianto laddove fosse intesa in valore assoluto. La stessa va quindi interpretata nel senso che, nella progettazione dell’insediamento di una discarica per il conferimento di materiale contenente amianto, deve essere evitata qualsiasi dispersione di fibra d’amianto considerata «rilevante», cioè non tollerabile secondo le migliori conoscenze tecniche e scientifiche del momento».

Per altro profilo, la contrarietà al progetto da parte del Comune, nel cui territorio ricade la discarica, non ha rilievo ex se ostativo, posto che, ai sensi dell’art. 208 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 il provvedimento autorizzatorio sostituisce ad ogni effetto, tra l’altro, “autorizzazioni e concessioni di organi…comunali”, “costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico” e comporta, altresì, “la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori”.

Tale provvedimento, in altre parole, determina una variante urbanistica ex lege e tale effetto prescinde in toto dall’assenso del Comune interessato.

Del resto:

– da un lato, gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti perseguono un interesse generale della collettività (di rilievo certo ultra-comunale), non qualificato dalla legge come recessivo rispetto alle scelte urbanistiche dei singoli Comuni;

– dall’altro, i provvedimenti autorizzativi di tali impianti sono emanati a seguito di procedimento conferenziale deputato proprio ad un vaglio contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti (ivi inclusi quelli di cui il Comune nel cui territorio è progettato l’impianto è Ente esponenziale) e che, nell’attuale contesto ordinamentale, non richiede l’unanimità dei soggetti pubblici partecipanti.