L’azione risarcitoria proposta dall’utente nei confronti del gestore del servizio idrico integrato

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Fonte: JuraNews

Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (a partire da Cass., Sez. Un., sent. 19/12/2018, n. 32780, cui si sono conformate in seguito Cass., Sez. Un., sent. 26/11/2021, n. 36897; Cass., Sez. Un., ord. 25/07/2022, n. 23053), l’azione risarcitoria proposta dall’utente nei confronti del gestore del servizio idrico integrato – qualora si controverta soltanto del risarcimento del danno cagionato all’utente dalla fornitura di acqua in violazione dei limiti ai contenuti di sostanze tossiche (nella specie, arsenico e floruri) imposti da disposizioni anche di rango eurounitario, ovvero del diritto alla riduzione del corrispettivo della fornitura stessa per i vizi del bene somministrato – rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, atteso che in tale ipotesi l’attività di programmazione o di organizzazione del servizio complessivo di fornitura di acqua posta in essere dalla P.A. costituisce solo il presupposto del non esatto adempimento delle obbligazioni gravanti sul gestore in forza del rapporto individuale di utenza.

Analogamente, è stato affermato che la domanda con la quale l’utente del servizio idrico integrato chieda la riduzione del canone in ragione del parziale inadempimento della società somministrante appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, venendo in questione non già la mancata adozione di provvedimenti amministrativi volti a rideterminare la tariffa, bensì la contestazione che l’ammontare stabilito spetti per intero al cospetto di un inesatto adempimento.

(principio affermato dalla S.C. con riguardo alla domanda volta alla riduzione, per il futuro, del canone del servizio idrico integrato, in considerazione della presenza, nell’acqua somministrata, di una quantità intollerabile di arsenico, che aveva reso la stessa non potabile per un certo periodo). (così, di recente, Cass., sez. III, ord. 08/01/2024, n. 636; conformi Cass., sez. III., ord. 23/10/2023, n. 29395).