La valutazione di somiglianza di un marchio complesso ad altri marchi

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La valutazione di somiglianza di un marchio complesso ad altri marchi non può basarsi sulla considerazione di una sua unica componente, per confrontarla con quella dell’altro segno, occorrendo procedere all’esame dei segni in conflitto considerati nel loro insieme, fermo restando che, in determinati casi, l’impressione complessiva prodotta nella memoria del pubblico di riferimento da un marchio complesso può essere influenzata da una o più delle sue componenti e, in tali ipotesi, laddove tutte le altre componenti assumano un rilievo trascurabile, la valutazione di somiglianza può essere affidata al solo esame delle componenti rilevanti

(Cass. 15 dicembre 2022, n. 36862, cit.; cfr. pure Cass. 12 maggio 2021, n. 12566, secondo cui per valutare la similitudine confusoria tra due marchi complessi occorre utilizzare un criterio globale che si giovi della percezione visiva, uditiva e concettuale degli stessi con riferimento al consumatore medio di una determinata categoria di prodotti, considerando anche che costui non ha possibilità di un raffronto diretto, che si basa invece sulla percezione mnemonica dei marchi a confronto).

Fonte: Juranews