La definizione del “mercato rilevante”

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La definizione del “mercato rilevante” costituisce una operazione preliminare per l’accertamento dell’illecito concorrenziale.

La definizione è resa per applicazione dei principi vigenti nell’Unione europea, che informano le norme nazionali in materia di concorrenza.

Quindi va assunta tenendo conto del grado di sostituibilità della domanda (ed eventualmente dell’offerta) in presenza di beni e servizi intercambiabili dal consumatore in ragione di diversi parametri, secondo i condizionamenti potenzialmente ritraibili in ordine alle abitudini e alle tendenze dei consumatori con riferimento a una determinata area geografica e alle condizioni di concorrenza (cfr. indicativamente Cass. Sez. 1 n. 29237-19).

In questo senso rilevano, oltre alle condizioni di sostituibilità del prodotto o del servizio sul versante della domanda e dell’offerta, anche le cd. pressioni concorrenziali, a fronte, per esempio, della possibilità di interferenza tra i mercati e della struttura stessa del mercato che interessa (v. Cass. Sez. 3 n. 3052-24).

Fonte: JuraNews