Fonte: Juranews
In tema d’IVA, in caso di operazione inesistente, in difetto di rettifica o annullamento della fattura, sussiste l’obbligo di versamento dell’imposta per l’intero ammontare indicato in fattura, in quanto l’emissione del documento contabile determina l’insorgenza del rapporto impositivo, senza che ciò contrasti con il principio di neutralità dell’IVA, prevalendo la funzione ripristinatoria conseguente alla eliminazione del difetto di rettifica o annullamento della fattura, a meno che non sia stato eliminato in tempo utile qualsiasi rischio di perdita del gettito fiscale derivante dall’esercizio del diritto alla detrazione.
Il cedente o il prestatore che abbia emesso fattura per un’operazione inesistente ha diritto al rimborso dell’imposta armonizzata versata quando sia eliminato in tempo utile qualsiasi rischio di perdita del gettito fiscale.
Ciò accade ad esempio qualora l’Amministrazione finanziaria abbia disconosciuto, con provvedimento divenuto definitivo, il diritto alla detrazione del destinatario e quest’ultimo abbia corrisposto al fisco l’intero importo indebitamente detratto, maggiorato delle sanzioni, a nulla rilevando che detto pagamento sia stato indotto dall’avviso di accertamento emesso dall’ufficio.