13 Marzo 2025, di Anna Fabi
I pensionati lavoratori hanno diritto all’indennità di malattia. Lo chiarisce l’INPS che fondamentalmente rivede l’orientamento fin qui seguito in merito al diritto alla malattia di coloro che, dopo essere andati in pensione, iniziano un nuovo rapporto di lavoro dipendente.
Le nuove indicazioni sono contenute nella circolare 57/2025.
Indennità di malattia: regole per i pensionati lavoratori
Fino ad oggi l’INPS aveva interpretato le norme vigenti non riconoscendo l’indennità di malattia a coloro che, pur essendo dipendenti, percepivano anche una pensione, sulla base del seguente ragionamento: l’indennità ha lo scopo di compensare il lavoratore dal mancato guadagno, fattispecie che però non riguarda i percettori di pensione che hanno già un’altra fonte di reddito.
Questa regola ora non vale più: «considerato l’attuale quadro normativo – si legge nel documento di prassi -, è possibile riconoscere la tutela previdenziale della malattia ai lavoratori titolari di un trattamento pensionistico che avviano un nuovo rapporto di lavoro dipendente».
Significa che indennità di malattia e trattamento di pensione sono compatibili e cumulabili. Questo, perché, «sempre tenendo presente la funzione dell’indennità di malattia di compensare la perdita di guadagno, è evidente che il suddetto riconoscimento ha lo scopo di tutelare il lavoratore che, trovandosi in malattia – pur continuando a percepire il trattamento pensionistico – perde la fonte di reddito aggiuntiva connessa alla nuova attività lavorativa».
Fanno eccezione i casi in cui il trattamento previdenziale percepito è incumulabile con i redditi da lavoro – come ad esempio la pensione di inabilità – e quelli in cui la legge prevede esplicitamente che non ci sia il diritto alla malattia, come nel caso degli iscritti alla gestione separata.
Operai agricoli
Per quanto riguarda gli operai agricoli a tempo determinato (OTD), il diritto all’indennità di malattia termina alla scadenza dell’efficacia temporale degli elenchi tenuti dall’INPS che attestano il diritto alla prestazione assistenziale e previdenziali, quindi il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di riferimento.
Se però l’operaio agricolo è anche pensionato, a meno che non trovi un nuovo lavoro non ha diritto all’indennità anche se è ancora iscritto in questi elenchi.