Impugnazione del licenziamento ed incapacità naturale: questione di legittimità costituzionale

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Fonte: JuraNews

La Corte, a Sezioni Unite, visti gli artt. 134 Cost. e 23 della L. 11 marzo 1953, n. 87 dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 4, 32, 35, 11, 117 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 della legge 15 luglio 1966 n. 604 nella parte in cui, nel prevedere che

«Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch’ essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale,…»,

fa decorrere, anche nei casi di incolpevole incapacità naturale del lavoratore licenziato, processualmente accertata e conseguente alle sue condizioni di salute, il termine di decadenza dalla ricezione dell’atto anziché dalla data di cessazione dello stato di incapacità.