Il trattamento dei dati personali e l’indirizzo di residenza

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Fonte: Juranews

L’indirizzo di residenza, così come il nome, è un’informazione che rende un soggetto identificato o identificabile e, quindi, secondo l’art. 4 del GDPR (Reg. UE 2016/679), rientra tra i dati personali.

Il trattamento dei dati personali da parte di un soggetto pubblico (nella specie il Comune) è consentito nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti, secondo quanto previsto dall’art. 27, comma 1 della legge n. 675/1996, il quale dispone che

“La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di soggetti pubblici a privati o a enti pubblici economici sono ammesse solo se previste da norme di legge o di regolamento”.

L’art. 33 del Regolamento anagrafico (il citato D.P.R. 223/1989) dispone, quanto ai certificati richiesti da privati che non abbiano finalità di ricerca, “che l’ufficiale di anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta, previa identificazione, i certificati concernenti la residenza, lo stato di famiglia degli iscritti nell’anagrafe nazionale della popolazione residente, nonché ogni altra informazione ivi contenuta”.

Pertanto, in questo caso, il rilascio è consentito “previa identificazione” vale a dire quando il richiedente è già in possesso della informazione essenziale alla identificazione della persona, e intende ottenere informazioni aggiuntive (residenza, stato di famiglia).