Fonte: Juranews
Corte Suprema di Cassazione – Sezione Prima Civile – Sentenza n. 1635 del 23 gennaio 2025
Il rappresentante comune degli azionisti di risparmio non è organo sociale bensì corifeo dell’organizzazione di categoria, in posizione tendenzialmente contrapposta nei confronti della società alla luce delle esigenze di tutela degli azionisti “risparmiatori” rispetto agli azionisti “imprenditori”.
La legittimazione degli azionisti di risparmio della società incorporata a contestare la congruità del rapporto di cambio – in funzione di una tutela risarcitoria – permane anche successivamente all’efficacia della fusione.
La legittimazione processuale del rappresentante comune degli azionisti di risparmio dell’incorporata non si trasferisce al suo omologo dell’incorporante per effetto dell’efficacia della fusione.