Fonte: Juranews
Corte Suprema di Cassazione – Sezione Lavoro – Sentenza n. 1406 del 21 gennaio 2025
La decadenza non opera quand’anche il conguaglio sia effettuato dal datore entro il giorno 16 del mese successivo alla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del semestre decorrente dal termine di durata della concessione della CIG o, se successivo, dalla data del provvedimento di concessione della CIG, ma in misura erronea, ad esempio pagando una differenza contributiva inferiore a quella dovuta e, correlativamente, effettuando una compensazione in misura superiore a quella dovuta.
L’erroneità del conguaglio incide infatti sul debito contributivo, dando luogo ad un adempimento solo parziale ex art. 1181 c.c., e residuo credito dell’Inps; viceversa, essa non incide sul meccanismo della compensazione impropria, perfezionata per il fatto stesso e al tempo stesso del pagamento, con il saldo delle reciproche poste contabili.
Ancor meno, una volta effettuato il conguaglio nel termine di cui sopra, la decadenza può sussistere per il fatto che, in modo errato o in ritardo, siano state comunicate all’Inps le denunce telematiche mensili (c.d. flussi uniemens) previste dall’art. 44, co. 9 d.l. 269/03.