Dichiarazione tardiva successiva all’inizio della verifica – Accertamento induttivo ex art. 41 D.P.R. n. 600 del 1973

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Fonte: Juranews

Massima: L’inizio di verifiche, accessi, ispezioni o altre attività amministrative di accertamento non impedisce al contribuente di presentare, entro il termine previsto nell’art. 2, comma 7, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, una valida dichiarazione tardiva, senza che tale ritardo, fatta salva l’applicazione delle relative sanzioni, consenta all’amministrazione finanziaria di procedere all’accertamento induttivo, previsto dall’art. 41 d.P.R. 29/09/1973, n. 600 per le diverse ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione in corso o di dichiarazioni nulle ai sensi delle disposizioni del titolo I  del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600” (massima non ufficiale).

L’art. 2, comma 7, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 stabilisce che

Sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d’imposta.

L’art. 13, comma 1, del d.lgs. 1997, n. 472 esclude il ravvedimento operoso qualora siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento.

Evidenzia l’ordinanza in esame come:

  • «il tenore letterale della norma distingue nettamente, da un lato, la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine (cd. tardiva) – e che è considerata valida – dalla dichiarazione omessa (presentata oltre novanta giorni). Dall’altro lato, l’inciso «salva restando l’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo» deve essere inteso nel senso che la dichiarazione tardiva, seppur valida, non ha alcuna efficacia sanante o altrimenti estintiva di eventuali sanzioni previste per il ritardo.»
  •  «Per il resto la dichiarazione tardiva è valida a ogni effetto di legge, cioè per ogni conseguenza che quest’ultima faccia dipendere dalla sua presentazione (anche in relazione ai poteri di accertamento dell’amministrazione finanziaria ai sensi degli artt. 39 ss. D.P.R. n. 600 del 1973), a differenza di quella omessa che, pur costituendo titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili ivi indicati, costituisce il presupposto oggettivo espressamente menzionato dall’art. 41, primo comma, D.P.R. n. 600 del 1973 (al pari delle ipotesi di dichiarazioni nulle previste nel titolo I del testo normativo appena richiamato) per l’accertamento induttivo»;
  • non sussiste nessuna connessione tra la preclusione al ravvedimento operoso conseguente all’inizio di eventuali accessi, ispezioni e verifiche e la presentazione della dichiarazione tardiva.