Conferimenti in natura: come determinare la base imponibile IVA e la plus/minus ai fini IRES

CONDIVIDI SUI SOCIAL

Fonte: MySolution

Con la risposta ad interpello n. 171/E del 20 agosto l’Agenzia interviene con ulteriori chiarimenti circa la rilevanza fiscale dei conferimenti societari in natura, qualificandone gli aspetti essenziali ai fini IVA nonché della determinazione della eventuale plusvalenza/minusvalenza ai fini dell’IRES e dell’IRAP.

Il quesito trova fondamento da un conferimento in natura effettuato dalla società istante in sede di aumento di capitale. Secondo quanto rappresentato l’operazione prevedeva:

  • la relazione di stima, redatta da una società indipendente in osservanza all’art. 2465 c.c., per attestare che il valore dei beni conferiti è almeno pari a quello dell’aumento di capitale;
  • tale relazione è stata redatta facendo riferimento al valore dei beni alla data di effettuazione con regolazione attraverso apposito conguaglio di eventuali differenze con le consistenze alla data di efficacia del conferimento ­e il metodo di valutazione adottato basato sul costo di rimpiazzo/sostituzione (c.d. ”metodo del Depreciated Replacement Cost New” o ”DRCN”), che prevede l’applicazione, al costo di riproduzione a nuovo dell’asset, di un coefficiente di deprezzamento, per tenere conto dello stato d’uso del bene.

Con il quesito in argomento l’istante chiede di conoscere:

  • le modalità di determinazione della base imponibile IVA in relazione ai beni conferiti,
  • come calcolare il corretto valore da confrontare con il costo non ammortizzato, in qualità di corrispettivo, al fine di determinare la minus/plusvalenza rilevante ai fini IRES e IRAP.

Nell’affrontare la questione, l’Agenzia osserva, innanzitutto, che i conferimenti in società, altri enti, consorzi, associazioni e altre organizzazioni effettuati da soggetti IVA rientrano nel normale ambito impositivo dell’imposta, a seguito dell’abrogazione dell’art. 2, comma 3, lett. b), D.P.R. n. 633/1972 che escludeva, appunto, tali conferimenti dall’ambito impositivo IVA.

La base imponibile dell’IVA è disciplinata dall’art. 13, D.P.R. n. 633/1972 ai sensi del quale:

  • in generale: “la base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all’esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti” (comma 1);
  • in determinati casi, tassativamente individuati dalla norma ­ che riguardano, principalmente, le operazioni (imponibili, assimilate ed esenti) tra soggetti correlati in cui una delle parti possa esercitare il diritto alla detrazione IVA in misura limitata ­in deroga ai criteri generali, la base imponibile delle cessioni di beni o prestazioni di servizi ­ rectius conferimenti di beni diversi da aziende o rami d’azienda ­ è costituita dal valore normale degli stessi di cui al successivo art. 14 del Decreto IVA (comma 3).

Pertanto, nel caso di specie, la base imponibile su cui applicare l’IVA deve essere individuata nell’aumento di capitale, comprensivo del sovrapprezzo, della società conferitaria, maggiorato delle somme erogate da quest’ultima alla conferente, a titolo di conguaglio di eventuali differenze rilevate tra le consistenze dei beni alla data della perizia di stima e le consistenze degli stessi beni alla data di efficacia dell’operazione.

Con riferimento al secondo quesito posto dall’Istante, relativo alla determinazione della plusvalenza/minusvalenza scaturente dall’operazione di conferimento descritta e rilevante ai fini IRES e IRAP, si osserva che in base a quanto stabilito dagli artt. 9, comma 5, 86 e 101 del TUIR, il reddito imponibile derivante dal conferimento di beni è costituito dalla differenza tra il corrispettivo conseguito (al netto degli oneri accessori di diretta imputazione) e il costo non ammortizzato del bene conferito. In ordine al concetto di ”corrispettivo conseguito”, l’art. 9, comma 2, del TUIR prevede  che:  ”in  caso  di  conferimenti  o  apporti in  società  si  considera  corrispettivo conseguito il valore normale dei beni e dei crediti conferiti”.

Con riferimento invece alle modalità di determinazione della base imponibile IRAP, si rammenta che il principio generale che sorregge il relativo sistema impositivo, così come ridisegnato dalla Legge finanziaria 2008 (riforma IRAP), è quello della «presa diretta da bilancio» delle voci espressamente individuate e considerate rilevanti ai fini impositivi.

In particolare, l’abrogazione dell’art. 11-bis del D.Lgs. n. 446/1997 che riconosceva la rilevanza nell’IRAP delle variazioni fiscali effettuate ai fini delle imposte sul reddito ha determinato lo ”sganciamento” del tributo regionale dall’IRES rendendo, in tal modo, le modalità di calcolo della base imponibile dell’IRAP più aderenti ai criteri adottati in sede di redazione del bilancio di esercizio.