Concordato in bianco e crediti di terzi scaturenti da «atti legalmente compiuti» dall’imprenditore

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Solo i crediti di terzi scaturenti da «atti legalmente compiuti» dall’imprenditore dopo la presentazione di una domanda di concordato in bianco sono prededucibili ai sensi della L. Fall., art. 111; per tali atti dovendosi intendere, oltre che quelli di straordinaria amministrazione, previamente autorizzati dal tribunale, anche gli atti di gestione dell’impresa compiuti senza autorizzazione ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del suo patrimonio con la precisazione che la necessità di valutare l’atto in coerenza con la situazione nella quale lo stesso è stato posto in essere impone al debitore l’onere di fornire informazioni sul tipo di proposta o anche sul contenuto del piano in via di formazione.

In mancanza di una minima discovery, vale a dire una certa qual indicazione, finanche nel caso solo di massima, ma comunque idonea a segnalare il tipo di proposta che si intenda presentare, così da stabilire almeno verso quale forma di concordato l’imprenditore abbia inteso indirizzarsi, l’atto incidente sul patrimonio non può che considerarsi, ai fini dell’insorgenza di un conseguente credito prededucibile, come eccedente l’ordinaria amministrazione, (cfr. Cass. 14713/2019, 16531/2022 e 9166/2023).

Fonte: Juranews