Carte prepagate: niente obbligo di dichiarazione in Dogana

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Con la recente circolare n. 12/D/2024 , l’Agenzia delle Dogane e monopoli (Adm) ha fornito importanti precisazioni circa le dichiarazioni doganali aventi ad oggetto il denaro contante per importi uguali o superiori a 10.000 euro.

Chiarita la definizione di carta prepagata, ossia: “carta non nominativa… che contiene valore in moneta o liquidità, o che vi dà accesso, che può essere usata per operazioni di pagamento, per l’acquisto di beni o servizi o per la restituzione di valuta, qualora non collegata a un conto corrente”, le Dogane evidenziano come:

  • il Regolamento unionale non fornisce alcuna specificazione delle carte prepagate che possono essere ricondotte alla nozione di denaro contante rilevante ai fini dell’obbligo di presentazione della dichiarazione valutaria (obbligatoria per importi uguali o superiori a 10.000 euro);
  • di conseguenza non sussiste alcun obbligo di dichiarare tale tipologia di carte in dogana.

Per poter includere le carte nella definizione di denaro contante, infatti, occorre l’adozione di un atto delegato che disponga in tal senso.

Ancora, prosegue la circolare, devono ritenersi esclusi dalla definizione di denaro contante:

  • il c.d. oro da investimento,
  • le monete non aventi corso legale (che possono ancora essere scambiate con banconote e monete in circolazione).

Tali componenti non sono pertanto, ad oggi, soggetti agli obblighi dichiarativi valutari di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 195/2008. Ciò posto, nell’ambito dei controlli sui viaggiatori intra unionali, in caso di rinvenimento di beni non dichiarati, non rientranti nella definizione di “denaro contante”, pur non realizzandosi una violazione del D.Lgs. n. 195/2008, come sopra precisato, possono rilevare altre eventuali condotte illecite in violazione di specifiche norme doganali o di settore.

https://www.adm.gov.it/portale/circolari-dogane