Bonus per chi assume disabili under 35

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Fonte: INPS

L’Inps, con il messaggio del 29 ottobre 2024, n. 3588 , ha fornito le modalità operative per l’erogazione dell’incentivo per il lavoro delle persone con disabilità under 35 anni.

Si ricorda che l’articolo 28, comma 1, del D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, ha previsto l’istituzione di un fondo destinato a promuovere e valorizzare le competenze professionali dei giovani con disabilità di età inferiore ai trentacinque anni, coinvolgendoli direttamente nelle diverse attività statutarie anche produttive e nelle iniziative imprenditoriali degli Enti del Terzo settore, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e ONLUS.

Le domande di fruizione del contributo possono essere presentate dai seguenti soggetti:

  1. enti del Terzo settore di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (codice del Terzo settore), iscritti al Registro Unico del Terzo Settore (di seguito, anche RUNTS);
  2. organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione dei registri esistenti di cui all’articolo 54 del D.Lgs. n. 117/2017;
  3. organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe.

L’INPS procede alla verifica della regolarità e della completezza della documentazione richiesta e trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità una relazione riportante un elenco delle istanze ritenute ammissibili, con l’indicazione per ognuno degli enti beneficiari:

  1. dell’importo del contributo concedibile nei limiti del regime de minimis;
  2. del codice “CUP” (Codice Unico di Progetto d’investimento pubblico);
  3. del codice “COR” (Codice univoco rilasciato dal Registro in esito alla registrazione dell’Aiuto individuale) rilasciato dal Registro Nazionale Aiuti.

Ai sensi del comma 2 dell’articolo 5 della Convenzione, il contributo spetta in ragione del numero dei lavoratori con disabilità assunti ai sensi della legge n. 68/1999, a tempo indeterminato o il cui rapporto di lavoro a tempo determinato, anche parziale, è stato trasformato, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2 , del D.I. 27 giugno 2024. Resta fermo che l’importo del contributo complessivamente spettante, sommato ai finanziamenti già concessi e dichiarati ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera f) , del D.I. 27 giugno 2024, non può superare il massimale degli aiuti de minimis.

Il contributo per le istanze accolte è erogato nel limite delle risorse disponibili, tenuto conto del limite massimo di cui all’articolo 7 del D.I. 27 giugno 2024, pari a 6.315.825,00 euro e degli oneri sostenuti per le attività previste dalla Convenzione.

Le domande devono essere presentate a pena di decadenza dal 2 settembre 2024 al 31 ottobre 2024, esclusivamente dai datori di lavoro, direttamente o anche tramite i propri intermediari delegati, tramite il sito internet www.inps.it, autenticandosi con la propria identità digitale e a esse è attribuito un codice identificativo.

Il contributo complessivamente spettante, determinato in base all’articolo 2, comma 4 , del D.I. 27 giugno 2024, è erogato dall’INPS in un’unica soluzione entro il 31 dicembre 2024, in favore dei soggetti ammessi al beneficio.

L’erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall’IBAN indicato nell’istanza dal richiedente.

Infine l’Inps ricorda che la citata Convenzione prevede controlli a campione almeno sul 10% dei soggetti beneficiari, con eventuale revoca del contributo laddove si rilevino irregolarità.

https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2024.10.messaggio-numero-3588-del-29-10-2024_14689.html