Arriva in extremis la proroga della rottamazione-quater, ma senza riapertura dei termini

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Il MEF, con comunicato n. 96 del 5 agosto 2024, annuncia finalmente la proroga del versamento della rata della rottamazione-quater. Il D.Lgs. 5 agosto 2024, n. 108, pubblicato in G.U. n. 182 del 5 agosto 2024, all’art. 6, ha sancito ufficialmente il differimento al 15 settembre 2024. Scaduto il termine iniziale del 5 agosto, la proroga della scadenza della 5° rata della rottamazione-quater, ex art. 1, commi 231-252, Legge n. 197/2022, avrà dunque effetto retroattivo. 

La proroga è stata inserita nel decreto del CPB – D.Lgs. 5 agosto 2024, n. 108 –  recante “Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale”, che recepisce le condizioni e gran parte delle osservazioni formulate dalle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati.

Ci sarà, in particolare, il differimento al 15 settembre 2024 del termine di pagamento della rata della c.d. “rottamazione-quater”, con scadenza 31 luglio 2024.

Si precisa, infine, che non sono allo studio misure volte a riaprire i termini della rottamazione-quater ovvero ad estenderne l’ambito di applicazione al 2023 contrariamente a quanto apparso su alcuni organi di stampa.

In caso di mancato pagamento o se il pagamento avviene oltre il termine in proroga o per importi parziali, si perderanno i benefici della rottamazione e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute.

Proroga rottamazione delle cartelle (nuove scadenze 2024+5 gg di tollerenza)
 Contribuenti “ordinari”1°, 2° e 3° rata 15 marzo
4° rata 31 maggio 
5° rata 15 settembre 2024  (+ tolleranza  5 gg.)
6° rata 30 novembre
 Contribuenti dei territori alluvionati1° e 2° rata 15 marzo
3° rata 31 maggio
4° rata31 agosto
5° rata 31 ottobre

Rimane al 31 agosto la scadenza della 4° rata per i contribuenti dei territori alluvionati. Si ricorda che i residenti dei territori alluvionati, in base all’ art. 1, c. 9 , del D.L. n. 61/2023, ultimo capoverso (vedi allegato 1 dello stesso decreto), beneficiano di una proroga di tre mesi per tutte le scadenze ordinarie della sanatoria in parola.  Tali soggetti, entro il 31 maggio dovevano pagare la 3° rata, la 4° come detto scadrà a fine agosto.ù

https://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2024/Mef-precisa-nessuna-riapertura-termini