APE Sociale senza NASpI se non c’è diritto alla disoccupazione

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27 Marzo 2025, di Barbara Weisz

La Cassazione torna a esprimersi sui requisiti di accesso all’APE Sociale per i disoccupati. Con la sentenza n. 7846/2025, la Suprema Corte conferma il precedente orientamento, in base al quale non è necessario aver utilizzato e terminato la prestazione di disoccupazione per chiedere la prestazione di accompagnamento all’età della pensione, ma chiarisce: vale solo per chi rimane senza lavoro e non hanno diritto alla NASpI. Chi invece rinuncia al sussidio di disoccupazione non può ottenere l’APE Sociale.

In altri termini, in base a questa nuova sentenza non è necessario avere diritto alla prestazione di disoccupazione ai fini del requisito per l’APE Sociale ma non è nemmeno possibile fare una scelta fra la NASPI e APE Sociale.

Il requisito per il diritto all’Ape Sociale per i disoccupati

Il punto chiave sono le norme sul diritto all’APE Sociale: la prestazione spetta a chi ha almeno 63 anni e cinque mesi di età e 30 o 36 anni di contributi a seconda dell’appartenenza a quattro categorie di aventi diritto. Fra queste, ci sono i lavoratori che restano disoccupati involontariamente, per licenziamento o scadenza del contratto a termine (in questo caso, con una serie di paletti) oppure con dimissioni per giusta causa. La legge prevede che questi lavoratori debbano anche aver concluso integralmente la prestazione di disoccupazione spettante.

Quando c’è diritto all’APE senza NASpI

E’ su quest’ultimo aspetto che si concentra la nuova sentenza. Già lo scorso anno (sentenza 24950/2024) la Cassazione aveva definito questo requisito come “non necessario” per il diritto alla prestazione. La norma, secondo l’interpretazione della Consulta, impone che il richiedente abbia interamente beneficiato dell’indennità di disoccupazione, che non può essere interrotta per scegliere l’APE.

La nuova sentenza 7846/2025 specifica un altro aspetto, in qualche modo consequenziale: se il lavoratore ha diritto alla NASPI non può rinunciare alla prestazione e optare per l’APE Sociale. In questo caso, deve interamente fruire il sussidio.

Al momento, lo ricordiamo, l’INPS non ha comunque recepito questa interpretazione, per cui continua ad accettare domande di APE Sociale solo a fronte di fruizione integrale della NASPI.