Adesione al concordato biennale: è possibile cambiare idea?

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Fonte:MySolution

L’accettazione da parte del contribuente della proposta di concordato preventivo biennale impegna il contribuente a dichiarare, ex art. 9 del D.Lgs. n. 13/2024, gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e IRAP. Ci si chiede, tuttavia, se una volta accettata (o non accettata) la proposta di concordato, sia possibile modificare la scelta inizialmente operata mediante presentazione di una dichiarazione correttiva o integrativa?

Sotto il profilo operativo, occorre premettere che l’adesione al CPB è comunicata all’Agenzia tramite l’invio della dichiarazione dei redditi nella quale siano compilati:

  • il modello CPB per i soggetti ISA;
  • la sezione VI quadro LM, per i contribuenti in regime forfettario.

Una volta inviata, la dichiarazione, tuttavia, esiste un diritto di ripensamento?

Al riguardo si evidenzia che:

  • l’art. 35, comma 1, D.Lgs. 13/2024, esclude l’applicazione della remissione in bonis per l’adesione al concordato preventivo biennale;
  • la relazione illustrativa al D.Lgs. 13/2024 evidenzia l’”estrema importanza che assume la tempestività nell’accettare la proposta di concordato nei tempi previsti dalla norma”.

Di conseguenza, occorre distinguere tra dichiarazione correttiva, tardiva e integrativa.