Regime forfettario e nuove attività: chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

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8 Luglio 2025, di Anna Fabi – PMI.it

Con la risposta n. 181 del 7 luglio 2025, l’Agenzia delle Entrate chiarisce la possibilità per un contribuente di passare dal regime fiscale di vantaggio al regime forfettario, anche dopo l’introduzione di una nuova attività soggetta al regime speciale Iva del margine.

Calcolo imposta Forfettari

In qusti casi basta dichiarare il cambio di attività utilizzando il modello AA9/12 (quadro A – “variazione dati”, quadro B – “regimi fiscali agevolati”, codice 2), confermando poi la scelta tramite la dichiarazione dei redditi.

Passaggio dal regime di vantaggio al regime forfettario

Un contribuente che ha beneficiato del regime fiscale di vantaggio (ex articolo 27, Dl n. 98/2011) e che, a causa del raggiungimento dei limiti d’età, intende passare al regime forfettario (articolo 1, commi 54-89, legge n. 190/2014), se ad esempio svolge attività di commercio fisso e ambulante ma desidera avviare una nuova attività di vendita soggetta al regime speciale Iva del margine (articolo 36, comma 6, Dl n. 41/1995), ha diritto di applicare il regime forfettario nonostante l’introduzione di un’attività che, per legge, prevede l’utilizzo di un regime Iva speciale mai adottato in precedenza.

L’Agenzia delle Entrate ha infatti chiarito che l’incompatibilità tra il regime forfettario e i regimi speciali Iva si realizza solo se il regime speciale è stato concretamente utilizzato in passato. Se invece il contribuente non ha mai applicato il regime Iva del margine non sussiste alcuna incompatibilità. In questi casi, la situazione del contribuente è assimilabile a quella di un soggetto neocostituito che non ha mai applicato il regime del margine.

Quindi, il passaggio al regime forfettario è legittimo, anche includendo la nuova attività di vendita.

Regime forfettario: condizioni e opzioni IVA

L’Agenzia ha dunque ribadito che, in assenza di una precedente applicazione del regime Iva del margine, il passaggio al regime forfettario è pienamente legittimo, consentendo così un’integrazione fluida delle nuove attività, come quella di vendita di elettrodomestici usati, pur rimanendo nel sistema fiscale agevolato.

In caso di passaggio a una nuova attività, nel caso in cui il contribuente abbia la possibilità di optare per l’applicazione dell’Iva nei modi ordinari, sarà comunque consentito l’accesso al regime forfettario, a condizione che l’opzione per l’Iva ordinaria sia stata esercitata nell’anno d’imposta precedente l’applicazione del regime forfettario.

Nel caso specifico trattato nella risposta n. 181 del 7 luglio 2025, non essendo stato applicato il regime Iva del margine in precedenti periodi d’imposta, il contribuente può legittimamente accedere al regime forfettario dal 2025, senza pregiudicare l’applicazione di tale sistema fiscale agevolato.

In ultima analisi, il nuovo chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate è particolarmente rilevante per i contribuenti che desiderano ampliare la propria attività senza rinunciare ai vantaggi offerti dal regime forfettario.