Fonte: MySolution
L’art. 2, comma 9, del DdL Bilancio 2025 introduce, con riferimento ai percettori di redditi complessivamente superiori a 75.000 euro, alcuni limiti per la fruizione delle detrazioni dall’imposta sul reddito, parametrati in relazione:
- al reddito percepito
- nonché al numero di figli presenti nel nucleo familiare.
Il comma 9 dell’art. 2 introduce l’art. 16-ter, nel TUIR. Le disposizioni del nuovo art. 16-ter, al comma 1 prevedono che, fermi restando gli specifici limiti previsti da ciascuna norma agevolativa:
- per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro
- gli oneri e le spese per i quali è prevista una detrazione dall’imposta lorda, sia dal TUIR sia da altre disposizioni normative, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino a un ammontare calcolato moltiplicando l’importo base determinato ai sensi del comma 2 in corrispondenza del reddito complessivo del contribuente per il coefficiente indicato nel comma 3 in corrispondenza del numero di figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, presenti nel nucleo familiare del contribuente, che si trovano nelle condizioni previste nell’art. 12, comma 2, del citato testo unico.
A questo proposito si ricorda:
- che a seguito dell’introduzione del comma 3-bis all’art. 15 del TUIR (avente ad oggetto le detrazioni per spese ed oneri), a decorrere dal 1° gennaio 2020, le detrazioni previste dall’art. 15 spettano per l’intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro;
- qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro esse spettano per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro. In altri termini la percentuale di detrazione riconosciuta diminuisce progressivamente al crescere del reddito azzerandosi alla soglia di 240.000 euro.
Il comma 2 dell’art. 12 del TUIR prevede che le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di età non superiore a 24 anni il limite di reddito complessivo di cui al primo periodo è elevato a 4.000 euro.
Il comma 2 dell’art. 16-ter dispone che l’importo base di cui al comma 1 è pari a:
- a) 14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro;
- b) 8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro.
Il comma 3 prevede che il coefficiente da utilizzare ai sensi del comma 1 è pari a:
- 0,50, se nel nucleo familiare non sono presenti figli che si trovano nelle condizioni previste nell’art. 12, comma 2;
- 0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio, che si trova nelle condizioni previste nell’art. 12, comma 2;
- 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli che si trovano nelle condizioni previste nell’art. 12, comma 2;
- 1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli che si trovano nelle condizioni previste nell’art. 12, comma 2, o almeno un figlio con disabilità accertata ai sensi dell’art. 3 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, che si trovi nelle condizioni previste nell’art. 12, comma 2.
Alla luce del combinato disposto dei commi 2 e 3, quindi per i soggetti percipienti un reddito complessivo compreso tra 75.000 euro e 100.000 euro il livello massimo di detrazioni percepibili annualmente è pari a:
- 14.000 euro qualora il nucleo familiare comprenda tre o più figli fiscalmente a carico (o almeno un figlio con disabilità accertata ai sensi dell’art. 3 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104);
- 11.900 euro qualora il nucleo familiare comprenda due figli fiscalmente a carico;
- 9.800 euro qualora nel nucleo familiare sia presente un figlio fiscalmente a carico;
- 7.000 euro qualora nel nucleo familiare non siano presenti figli fiscalmente a carico;
Per i soggetti percipienti un reddito complessivo superiore 100.000 euro il livello massimo di detrazioni percepibili annualmente è pari a:
- 8.000 euro qualora il nucleo familiare comprenda tre o più figli fiscalmente a carico (o almeno un figlio con disabilità accertata ai sensi dell’art. 3 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104);
- 6.800 euro qualora il nucleo familiare comprenda due figli fiscalmente a carico;
- 5.600 euro qualora nel nucleo familiare sia presente un figlio fiscalmente a carico;
- 4.000 euro qualora nel nucleo familiare non siano presenti figli fiscalmente a carico.
Reddito complessivo | Nucleo familiare comprende: | Livello massimo detrazioni percepibili |
compreso tra 75.000 euro e 100.000 euro | 3 o più figli fiscalmente a carico o 1 disabile Legge 104 | 14.000 euro |
2 figli fiscalmente a carico | 11.900 euro | |
1 figlio fiscalmente a carico | 9.800 euro | |
NO figli | 7.000 euro | |
superiore 100.000 euro | 3 o più figli fiscalmente a carico o 1 disabile Legge 104 | 8.000 euro |
2 figli fiscalmente a carico | 6.800 euro | |
1 figlio fiscalmente a carico | 5.600 euro | |
NO figli | 4.000 euro |
Il comma 4 dell’art. 16-ter precisa che sono escluse dal computo dell’ammontare complessivo degli oneri e delle spese, effettuato ai fini dell’applicazione del limite, le spese sanitarie detraibili ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c), del TUIR.
Il comma 5 prevede che, ai fini del computo dell’ammontare complessivo degli oneri e delle spese, per le spese detraibili ai sensi degli articoli:
- 15, comma 1, lettera c), periodo 10 del TUIR concernente il riparto in più annualità delle spese per l’acquisto di strumenti necessari a favorire la mobilità delle persone con disabilità,
- 16-bis del TUIR (detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici), ovvero di altre disposizioni normative, la cui detrazione è ripartita in più annualità,
rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno.