Cessione rate residue bonus edilizi: divieto assoluto dal 29 maggio

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Fonte: MySolution

Nel corso della videoconferenza tenutasi il 19 settembre 2024 l’Agenzia delle Entrate è intervenuta, con ulteriori chiarimenti, sul tema del blocco delle cessioni dei crediti da bonus edilizi effettuate a decorrere dal 29 maggio 2024, confermando una posizione particolarmente rigida rispetto alla “monetizzazione” delle rate residue.  

L’art. 121 del D.L. n. 34/2020 prevede che la cessione della detrazione spettante sui bonus edilizi opera per l’intera detrazione spettante, ma anche per le “rate residue”, cioè delle quote in cui la detrazione è fruibile fruita, che residuano dopo aver detratto una/più rate in dichiarazione dei redditi.

Con l’approvazione del nuovo comma 7, art. 4-bis, D.L. n. 39/2024, convertito in Legge n. 67/2024 viene previsto che:

  • a decorrere dal 29 maggio 2024 (data di entrata in vigore della legge di conversione);
  • non è più consentita l’opzione per la cessione del credito d’imposta riferito alle “rate residue” non ancora fruite delle detrazioni legate agli interventi edilizi
  • senza distinzione tra i diversi bonus edilizi (per qualsiasi fattispecie dell’art. 121, D.L. n. 34/2020).

L’aver portato in detrazione uno o più rate nell’ambito della dichiarazione dei redditi (anche se viene fatta integrativa successiva) non permette più di optare per la cessione delle rate di detrazione non ancora fruite.

Il concetto si applica a tutte le cessioni effettuate dal 29 maggio 2024 in avanti: 

  • non solo per oneri indicati in una dichiarazione già presentata (fino al periodo d’imposta 2022, mod. Redditi 2023) da parte di privati o imprese,
  • ma anche per gli oneri sostenuti nel 2024 e successivamente.

Come confermato dall’Agenzia delle entrate il divieto di cessione riguarda:

  • tutti coloro che hanno optato per la cessione delle rate residue dopo tale data “spartiacque” del 29 maggio;
  • e ciò a prescindere dalla circostanza che la prima rata sia stata effettivamente fruita in dichiarazione (dirimente, in tale caso la locuzione “non è in ogni caso consentito” utilizzata dal legislatore).

Detto in altri termini, il divieto opera anche per i contribuenti che non hanno inserito la prima rata nel modello 730 o Redditi PF ad esempio perché:

  • contribuenti in regime forfettario;
  • soggetti incapienti;
  • ovvero mera “svista” del contribuente.