Ravvedimento breve omessi versamenti di imposte e ritenute entro il 19 settembre

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Fonte: MySolution

Il 19 settembre è l’ultimo giorno utile per la regolarizzazione, mediante ravvedimento breve (riduzione a 1/10), dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 20 agosto 2024.

Come noto, se il versamento viene effettuato dal quindicesimo giorno dalla scadenza, ma entro il trentesimo, in caso di regolarizzazione mediante il ravvedimento operoso ex art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 si applica infatti la sanzione del 12,5% (15% per le violazioni commesse fino al 31 agosto 2024), ridotta a 1/10.

Pertanto, utilizzando il ravvedimento, per i versamenti effettuati con ritardo superiore a 15 giorni, ma entro 30 giorni, la sanzione è pari all’1,25% (12,5% * 1/10) – 1,5% per le violazioni commesse fino al 31 agosto 2024.

Se la violazione riguarda il versamento delle imposte del modello Redditi in scadenza il 30 giugno, va tenuto presente che il termine iniziale per effettuare il ravvedimento decorre dalla data entro la quale si è scelto di effettuare il versamento originario, e non dalla data naturale di scadenza (30 giugno).

La data naturale di scadenza (30 giugno) assume rilevanza soltanto nell’ipotesi residuale in cui non sia stato effettuato alcun versamento, né entro il 30 giugno, né entro il 30 luglio.

Se il versamento viene effettuato dopo il 19 settembre, ossia dal trentunesimo giorno dalla scadenza, ma entro il novantesimo, si applica la sanzione del 12,5% (15% per le violazioni commesse fino al 31 agosto 2024), ridotta ad 1/9. Pertanto, utilizzando il ravvedimento, per i versamenti effettuati con ritardo superiore a 30 giorni, ma entro 90 giorni, la sanzione è pari all’1,39% (12,5% * 1/9) – 1,67% (15% * 1/9) per le violazioni commesse fino al 31 agosto 2024.