La scadenza del finanziamento e l’estinzione del debito di restituzione

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Fonte: JuraNews

La scadenza del finanziamento non equivale ad estinzione del debito di restituzione (giacché quest’ultima presuppone, all’evidenza, l’avvenuto integrale pagamento di quanto dovuto al mutuante), è corretta l’esegesi dell’art. 40-bis del d.lgs. n. 385 del 1993 secondo cui tale previsione normativa riguarda la causa di estinzione di cui all’art. 2878, comma 1, n. 3), cod.civ., ovvero il venir meno dell’ipoteca in ragione dell’estinzione dell’obbligazione garantita, per la quale, con la norma suddetta, si è solo

“inteso favorire la celerità dell’operazione di cancellazione delineando una nuova procedura, in larga parte derogatoria del diritto comune, imperniata su uno specifico dovere di attivazione del creditore al fine della liberazione del bene dal vincolo e sull’automatica cancellazione da parte del Conservatore”.

Conforta, indirettamente, tale interpretazione la pronuncia della Corte di Cassazione secondo cui il suddetto art. 40-bis del d.lgs. n. 385 del 1993

riguarda la causa di estinzione dell’ipoteca prevista dal n. 3) dell’art. 2878 cod. civ., vale a dire l’estinzione della garanzia ipotecaria a causa dell’estinzione dell’obbligazione garantita”,

limitandosi

a dire che, in caso di estinzione del credito, l’estinzione è automatica alle condizioni previste

da tale norma (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 3 aprile 2015, n. 6841).