E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 3 settembre, G.U. Parte Seconda n. 103 del 03-09-2024, l’Avviso, previsto ai sensi del comma 15, art. 13-ter , decreto-legge n. 145/2023, attestante l’entrata in funzione della Banca Dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche e del portale telematico (BDSR) del Ministero del turismo per l’assegnazione del Codice Identificativo Nazionale, CIN.
Gli obblighi, le sanzioni e le altre disposizioni in materia di CIN saranno applicabili dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso ossia a decorrere dal 2 novembre 2024.
Sono tenuti a richiedere il CIN (vedi art.13-ter del DL 145/2023):
- i titolari o gestori delle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere definite ai sensi delle vigenti normative regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
- i locatori di unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche;
- i locatori di unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
Coloro i quali prima che siano passati 60 giorni dalla pubblicazione del suddetto avviso hanno già un codice identificato regionale o provinciale, per ottenere il CIN avranno a disposizione 120 giorni dalla pubblicazione dell’Avviso stesso. Al contrario chi ottiene il codice identificato regionale o provinciale dopo che siano trascorsi 60 giorni dall’avviso avrà solo un mese a disposizione per richiedere il CIN.
Il termine decorre dalla data di attribuzione del codice regionale o provinciale.
La richiesta del CIN può essere effettuata tramite la Banca Dati nazionale delle Strutture Ricettive (BDSR), accedendo alla piattaforma bdsr.ministeroturismo.gov.it con SPID o CIE.
In linea generale, l’obbligo di possedere ed esporre il CIN decorre dall’applicazione delle disposizioni sul CIN (Decreto legge n. 145 del 2023, art. 13-ter ), cioè dal 2 novembre.
In una FAQ del Ministero del Turismo, in linea con le suddette fonti normative. è stato specificato che se la normativa della Regione/P.A. di “appartenenza” non prevede l’attribuzione di uno specifico codice regionale o provinciale per la struttura ricettiva, è necessario richiedere il CIN il prima possibile. Dalla data di applicazione delle disposizioni sul CIN, infatti, scatteranno le sanzione se l’attività ricettiva viene esercitata senza avere il CIN ovvero se non è esposto all’esterno dello stabile di cui all’attività esercitata e in tutti gli annunci ovunque pubblicati.