Niente Naspi senza dichiarazione d’immediata disponibilità all’impiego

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Fonte: MySolution

Niente Naspi in assenza della Dichiarazione d’immediata disponibilità (DID) allo svolgimento di attività lavorativa del lavoratore divenuto disoccupato. Per il diritto all’indennità, infatti, non basta solo la mancanza di lavoro, ma occorre anche la volontà di rioccuparsi.

Lo precisa la Corte di Cassazione nella sentenza del 21 agosto 2024, n. 22993 , accogliendo il ricorso dell’INPS che aveva rinviato la decorrenza della vecchia Aspi al momento di effettuazione della DID, ritardata di qualche mese rispetto alla domanda.

La Cassazione chiarisce che la disciplina, nel richiedere la presentazione della DID, identifica “un requisito di meritevolezza tutt’altro che arbitrario: all’effettività dello stato di disoccupazione si deve affiancare la disponibilità a svolgere attività lavorativa, a prescindere dalla praticabilità delle offerte proposte nel frattempo dai centri per impiego”.

La Naspi, aggiunge la Corte, “non è in via assoluta incompatibile con l’attività lavorativa”: dal 1° gennaio 2024 si può continuare a intascare la Naspi, in misura ridotta, in presenza di nuova occupazione di tipo subordinato.

Sentenza 21 agosto 2024, n. 22993